Art. 29 — Gerenza provvisoria della rivendite
In caso di vacanza della rivendita e fino alla sua definitiva sistemazione, la gerenza provvisoria puo' essere affidata al rivenditore in servizio al momento della vacanza, o al suo coadiutore o, in mancanza, ad altra persona in possesso, a giudizio dell'Amministrazione, dei prescritti requisiti.
Testo vigente dal 13 gennaio 1958
