In caso di vacanza della rivendita e fino alla sua definitiva sistemazione, la gerenza provvisoria puo' essere affidata al rivenditore in servizio al momento della vacanza, o al suo coadiutore o, in mancanza, ad altra persona in possesso, a giudizio dell'Amministrazione, dei prescritti requisiti.

Testo vigente dal 13 gennaio 1958

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urn:nir:stato:legge:1957-12-22;1293~art29 · fonte del testo