I magazzinieri ed i rivenditori, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire la diretta assegnazione a trattativa privata del magazzino o della rivendita che rispettivamente gestiscono. I coadiutori di magazzini o rivendite, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire, entro sei mesi dalla data medesima, la diretta assegnazione dei magazzini e rivendite presso cui prestano servizio, nel caso di vacanza verificatasi entro lo stesso periodo.

Testo vigente dal 13 gennaio 1958

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urn:nir:stato:legge:1957-12-22;1293~art37 · fonte del testo