Art. 30 — Appalto a trattativa privata delle rivendite ordinarie vacanti di particolare importanza
Salvo il disposto degli articoli 25 e 28, e' in facolta' dell'Amministrazione appaltare a trattativa privata, dietro pagamento di un congruo sopracanone annuo per la durata dell'appalto, le rivendite ordinarie vacanti che effettuino un prelevamento annuo di tabacchi non inferiore a lire 25 milioni e siano ubicate in vie o localita' che, a giudizio dell'Amministrazione, si rivelino di eccezionale utilita' per lo svolgimento del servizio.
Testo vigente dal 13 gennaio 1958
