Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio

Art. 28 — Gestione personale - Coadiutore - Assistenti

Le rivendite devono essere gestite personalmente dagli assegnatari, i quali sono gli unici responsabili verso l'Amministrazione. L'Amministrazione puo' consentire la presenza nella rivendita di persona di famiglia del rivenditore, autorizzata a coadiuvarlo e sostituirlo nelle temporanee assenze o impedimenti. In caso di vacanza della rivendita, al coadiutore che abbia compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, puo' essere assegnata la rivendita stessa a trattativa privata. ((Oltre al coadiutore puo' essere consentita nella rivendita la presenza di un secondo coadiutore, con i requisiti di cui al secondo comma del presente articolo ed al primo comma dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e di assistenti per il materiale servizio di vendita. Il secondo coadiutore puo' usufruire della facolta' prevista dal terzo comma del presente articolo e dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, in caso di premorienza o rinunzia del coadiutore. A tal fine si cumulano i periodi di servizio, purche' consecutivi, compiuti come coadiutore e come secondo coadiutore, anche se con titolari diversi)). In deroga al primo comma sono dispensati dalla gestione personale i grandi invalidi di guerra e i ciechi civili che possono essere sostituiti in via permanente dal coadiutore. Al coadiutore ed agli assistenti sono estese le disposizioni dell'art. 6 e dell'art. 7, numeri 2) e 3).

Testo vigente dal 1 marzo 1986

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Che cosa è cambiato dal 1 marzo 1986

Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1958 al 1 marzo 1986. 92 parole aggiunte.

… a trattativa privata. Oltre al coadiutore puo' essere consentita nella rivendita la presenza di aggiunto: un secondo coadiutore, con i requisiti di cui al secondo comma del presente articolo ed al primo comma dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e di assistenti per il materiale servizio di venditaaggiunto: . Il secondo coadiutore puo' usufruire della facolta' prevista dal terzo comma del presente articolo e dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, in caso di premorienza o rinunzia del coadiutore. A tal fine si cumulano i periodi di servizio, purche' consecutivi, compiuti come coadiutore e come secondo coadiutore, anche se con titolari diversi. In deroga al primo comma sono dispensati dalla gestione personale i grandi invalidi …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-12-22;1293~art28 · fonte del testo