Art. 28 — Gestione personale - Coadiutore - Assistenti
Le rivendite devono essere gestite personalmente dagli assegnatari, i quali sono gli unici responsabili verso l'Amministrazione. L'Amministrazione puo' consentire la presenza nella rivendita di persona di famiglia del rivenditore, autorizzata a coadiuvarlo e sostituirlo nelle temporanee assenze o impedimenti. In caso di vacanza della rivendita, al coadiutore che abbia compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, puo' essere assegnata la rivendita stessa a trattativa privata. ((Oltre al coadiutore puo' essere consentita nella rivendita la presenza di un secondo coadiutore, con i requisiti di cui al secondo comma del presente articolo ed al primo comma dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e di assistenti per il materiale servizio di vendita. Il secondo coadiutore puo' usufruire della facolta' prevista dal terzo comma del presente articolo e dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, in caso di premorienza o rinunzia del coadiutore. A tal fine si cumulano i periodi di servizio, purche' consecutivi, compiuti come coadiutore e come secondo coadiutore, anche se con titolari diversi)). In deroga al primo comma sono dispensati dalla gestione personale i grandi invalidi di guerra e i ciechi civili che possono essere sostituiti in via permanente dal coadiutore. Al coadiutore ed agli assistenti sono estese le disposizioni dell'art. 6 e dell'art. 7, numeri 2) e 3).
Testo vigente dal 1 marzo 1986
