Art. 3 — Attribuzioni dei depositi di generi di monopolio Responsabilità dei funzionari preposti
Articolo abrogato dal d.p.r.15 dicembre 2003, n. 385.
Abrogato dal 12 febbraio 2004
Articolo abrogato dal d.p.r.15 dicembre 2003, n. 385.
Abrogato dal 12 febbraio 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1958 al 12 febbraio 2004. 123 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: I depositi hanno il compito di ricevere i generi di monopolio, di custodirli e di distribuirli per la vendita. Effettuano la riscossione dell'importo dei generi di monopolio venduti e di tutte le entrate di pertinenza dell'Amministrazione dei monopoli, curandone il versamento in Tesoreria. Riscuotono le multe, ammende e pene pecuniarie, tenendo la relativa contabilita', quando non vi provveda la sezione vendita annessa, al deposito ed assolvono tutti gli incarichi loro affidati dall'Amministrazione. Ad essi sono preposti un dirigente ed un secondo contabile scelti fra i funzionari amministrativi della carriera di concetto, che rispondono in solido dei generi, valori e materiali loro affidati. I funzionari stessi rispondono per i generi mancanti al prezzo di vendita al pubblico e per quelli distrutti al prezzo industriale.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R.15 DICEMBRE 2003, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-12-22;1293~art3 · fonte del testo