Art. 4 — Attribuzioni delle sezioni vendita dei depositi
Articolo abrogato dal d.p.r.15 dicembre 2003, n. 385.
Abrogato dal 12 febbraio 2004
Articolo abrogato dal d.p.r.15 dicembre 2003, n. 385.
Abrogato dal 12 febbraio 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1958 al 12 febbraio 2004. 102 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Le sezioni vendita hanno il compito di prelevare i prodotti di monopolio di regola dai depositi, versando il relativo importo, e di venderli ai rivenditori autorizzati. Eccezionalmente possono rifornire per conto dei depositi anche i magazzini di vendita. Per tali fini ricevono una dotazione a titolo di deposito. Riscuotono le multe, ammende e pene pecuniarie, tenendo la relativa contabilita' ed assolvono tutti gli incarichi loro affidati dall'Amministrazione. Ad esse e' preposto un gestore, scelto fra i funzionari della carriera di concetto, che risponde della dotazione affidatagli. Per i generi mancanti e distrutti vengono applicate le norme di cui all'ultimo comma dell'art. 3.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R.15 DICEMBRE 2003, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-12-22;1293~art4 · fonte del testo