Art. 5 — Attribuzioni dei magazzini di vendita - Gestione
Articolo abrogato dal d.p.r.15 dicembre 2003, n. 385.
Abrogato dal 12 febbraio 2004
Articolo abrogato dal d.p.r.15 dicembre 2003, n. 385.
Abrogato dal 12 febbraio 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1986 al 12 febbraio 2004. 131 parole tolte, 11 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I magazzini hanno il compito di prelevare i prodotti di monopolio di regola dai depositi e dalle sezioni vendita, versando il relativo importo, e di venderli ai rivenditori autorizzati. I magazzini sono gestiti in appalto da privati che ricevono una dotazione a titolo di deposito e che devono prestare cauzione, nella misura e con le modalita' stabilite dal regolamento. L'appaltatore e' retribuito con un corrispettivo determinato sulla base del peso convenzionale dei generi venduti. Il corrispettivo puo' variare nel corso dell'appalto. Il regolamento stabilisce:
tolto: 1) le norme per il funzionamento dei magazzini, comprese quelle relative alla responsabilita' del gestore, ai cali ammessi ed alle eccedenze di generi da prendere in carico;
tolto: 2) le modalita' per la determinazione del corrispettivo dovuto all'appaltatore, nonche' le condizioni e le modalita' per la sua variazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R.15 DICEMBRE 2003, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-12-22;1293~art5 · fonte del testo