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I magazzini di nuova Istituzione e quelli vacanti vengono appaltati mediante gara per pubblici incanti o licitazione privata. Alla gara sono sempre ammessi i magazzinieri in servizio che ne facciano richiesta. L'appalto ha durata non superiore ai nove anni; alla scadenza l'Amministrazione puo' rinnovarlo mediante trattativa privata alle condizioni da essa stabilite. E' in facolta' dell'Amministrazione appaltare non oltre un decimo del magazzini che si rendono vacanti in ogni esercizio finanziario, mediante concorso riservato agli invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate per legge, nonche' ai decorati al valor militare. Le modalita' per l'espletamento del concorso sono stabilite dal regolamento. In caso di deserzione od infruttuosita' della gara o del concorso previsti dai precedenti commi, l'Amministrazione puo' appaltare il magazzino a trattativa privata.

Testo in vigore dal 13 gennaio 1958 al 12 febbraio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-12-22;1293~art8 · fonte del testo