La sorveglianza ed il controllo sulla preparazione e sullo svolgimento della mobilitazione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Partito Nazionale Fascista, dei singoli Ministeri e degli organi ed enti comunque da essi dipendenti o controllati, spettano ai Ministri responsabili e, per gli stabilimenti delle industrie private che esplicano attivita' inerenti alle fabbricazioni di guerra, al Commissario generale per le fabbricazioni di guerra.

Testo vigente dal 24 maggio 1940

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urn:nir:stato:legge:1940-05-21;415~art13 · fonte del testo