Il Governo, ai fini dell'organizzazione della Nazione per la guerra:

  • 1)stabilisce i compiti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Partito Nazionale Fascista, e dei singoli Ministeri;
  • 2)costituisce, non appena ne riconosca la necessita' - per decreto Reale, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo - speciali organi ed uffici;
  • 3)disciplina, coordina e controlla le attivita' degli enti pubblici e privati comunque interessati alla preparazione dell'organizzazione e della mobilitazione della Nazione per la guerra;
  • 4)assicura:
  • a)lo sviluppo e la migliore utilizzazione delle risorse e delle attivita' della Nazione per conseguire la vittoria;
  • b)la costituzione di scorte adeguate di derrate e materie prime.

Testo vigente dal 24 maggio 1940

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urn:nir:stato:legge:1940-05-21;415~art2 · fonte del testo