[1]Per tutte le attivita' da svolgere all'estero il Partito Nazionale Fascista, i Ministeri e gli organi competenti devono agire d'intesa col Ministero per gli affari esteri, al quale spetta di coordinare e controllare all'estero l'azione degli enti anzidetti e dei loro agenti, subordinandola a quella dei rappresentanti diplomatici nel luogo dove detta azione si svolge.
[2]Le questioni finanziarie saranno trattate soltanto pel tramite di questi rappresentanti.
Testo vigente dal 24 maggio 1940
