[1]Per tutte le attivita' da svolgere all'estero il Partito Nazionale Fascista, i Ministeri e gli organi competenti devono agire d'intesa col Ministero per gli affari esteri, al quale spetta di coordinare e controllare all'estero l'azione degli enti anzidetti e dei loro agenti, subordinandola a quella dei rappresentanti diplomatici nel luogo dove detta azione si svolge.

[2]Le questioni finanziarie saranno trattate soltanto pel tramite di questi rappresentanti.

Testo vigente dal 24 maggio 1940

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urn:nir:stato:legge:1940-05-21;415~art17 · fonte del testo