[1]Nell'imminenza e nel corso della mobilitazione generale o parziale, il Governo puo':

  • 1)requisire:

[2]i servizi individuali e collettivi dei cittadini;

[3]servizi dei sindacati, delle societa' e delle associazioni comunque esistenti nello Stato;

[4]i beni mobili ed immobili esistenti nel territorio dello Stato, esclusi quelli coperti da speciale immunita';

  • 2)requisire altresi' qualsiasi invenzione ed opporsi alla sua applicazione ed alla sua divulgazione;
  • 3)disciplinare - mediante contingentamento o razionamento - i consumi;
  • 4)limitare o vietare le importazioni e le esportazioni, il commercio interno e la detenzione di qualsiasi specie di merce;
  • 5)obbligare i cittadini e gli enti alla denuncia dei beni mobili che essi detengono, necessari alla difesa della Nazione;
  • 6)procedere alla costituzione di organizzazioni di produttori e di commercianti allo scopo di meglio provvedere alle importazioni ed alle esportazioni nonche' alla incetta, requisizione e distribuzione di generi alimentari e merci di qualsiasi specie.

Testo vigente dal 24 maggio 1940

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urn:nir:stato:legge:1940-05-21;415~art16 · fonte del testo