[1]Nell'imminenza e nel corso della mobilitazione generale o parziale, il Governo puo':
- 1)requisire:
[2]i servizi individuali e collettivi dei cittadini;
[3]servizi dei sindacati, delle societa' e delle associazioni comunque esistenti nello Stato;
[4]i beni mobili ed immobili esistenti nel territorio dello Stato, esclusi quelli coperti da speciale immunita';
- 2)requisire altresi' qualsiasi invenzione ed opporsi alla sua applicazione ed alla sua divulgazione;
- 3)disciplinare - mediante contingentamento o razionamento - i consumi;
- 4)limitare o vietare le importazioni e le esportazioni, il commercio interno e la detenzione di qualsiasi specie di merce;
- 5)obbligare i cittadini e gli enti alla denuncia dei beni mobili che essi detengono, necessari alla difesa della Nazione;
- 6)procedere alla costituzione di organizzazioni di produttori e di commercianti allo scopo di meglio provvedere alle importazioni ed alle esportazioni nonche' alla incetta, requisizione e distribuzione di generi alimentari e merci di qualsiasi specie.
Testo vigente dal 24 maggio 1940
