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Sono dovuti, nel primo lunedi dopo Pasqua di ciascun anno, per la lotta contro i tumori e l'assistenza dei cancerosi poveri e delle loro famiglie:
- 1)i sovraprezzi sugli ingressi nei locali nei quali si danno pubblici trattenimenti e spettacoli di qualsiasi specie, di cui l'art. 2 della legge 22 novembre 1952, n. 1571;
- 2)il sovraprezzo sull'ingresso nei casino' da gioco, di cui l'art. 3 della legge stessa;
- 3)i sovraprezzi di cui gli articoli 8, 9 e 10 della legge medesima, sull'importo dei biglietti per i viaggi sulle Ferrovie dello Stato e per i viaggi eseguiti con mezzi di qualsiasi specie sulle linee urbane ed extra-urbane gestite da aziende esercenti pubblici servizi di trasporto per l'applicazione e l'esazione dei sovrapprezzi suddetti valgono le norme stabilite dalla detta legge 22 novembre 1952, n. 1571, in quanto non sia diversamente stabilito.
Testo in vigore dal 17 marzo 1953 al 8 aprile 1955
