[1]Sono applicabili al servizio antincendi dei porti, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, convertito nella legge 22 maggio 1939-XVII, n. 960.

[2]Le attribuzioni ivi deferite al Ministero dell'interno, sono esercitate di concerto col Ministero delle comunicazioni, per quanto riguarda il servizio antincendi nei porti.

Testo vigente dal 2 luglio 1940

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urn:nir:stato:legge:1940-05-13;690~art14 · fonte del testo