[1]Sono applicabili al servizio antincendi dei porti, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, convertito nella legge 22 maggio 1939-XVII, n. 960.
[2]Le attribuzioni ivi deferite al Ministero dell'interno, sono esercitate di concerto col Ministero delle comunicazioni, per quanto riguarda il servizio antincendi nei porti.
Testo vigente dal 2 luglio 1940
