[1]I rimorchiatori in esercizio nei porti devono essere provveduti delle sistemazioni antincendi che, in relazione alle caratteristiche dei rimorchiatori stessi, saranno stabilite dal Ministero delle comunicazioni, Marina mercantile, sentito il Ministero dell'interno.

[2]I comandanti di porto possono fare obbligo ai concessionari dei servizi di rimorchio previsti dall'art. 190 Codice per la marina mercantile, di mantenere uno o piu' rimorchiatori in servizio di guardia, anche permanente.

Testo vigente dal 2 luglio 1940

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urn:nir:stato:legge:1940-05-13;690~art7 · fonte del testo