[1]Gli impianti idrici dei porti devono essere dotati delle bocche da incendio, nel numero ritenuto necessario.

[2]L'Amministrazione della marina mercantile puo', con proprio provvedimento, fare obbligo ai concessionari di aree o di manufatti o di altri impianti demaniali nell'ambito dei porti, di organizzare propri servizi di prevenzione di estinzione incendi, anche nel corso di validita' dei contratti di concessione e senza variazione delle altre clausole contrattuali. Puo' ugualmente fare obbligo ai concessionari degli impianti idrici di organizzare il loro servizio, in rapporto alle necessita' di quello antincendi.

Testo vigente dal 2 luglio 1940

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urn:nir:stato:legge:1940-05-13;690~art5 · fonte del testo