La decorrenza dei termini di prescrizione stabiliti dalle disposizioni citate nel precedente art. 2 e' sospesa per tutto il periodo dal 10 giugno 1940 alla data di entrata in vigore della presente legge. L'acquisto della cittadinanza degli Stati sorti nei territori dell'Eritrea e della Libia non comporta decadenza dal diritto al trattamento di cui alla presente legge.

Testo vigente dal 6 dicembre 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-11-02;1117~art3 · fonte del testo