Articolo abrogato dalla l. 8 marzo 2000, n. 53.
Abrogato dal 28 marzo 2000
Articolo abrogato dalla l. 8 marzo 2000, n. 53.
Abrogato dal 28 marzo 2000
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
È conforme ai principi costituzionali espressi anche nella legislazione vigente - quali quello della tutela della maternità (l. n. 1204 del 1971), dell'autonomo interesse del minore (l. n. 176 del 1991), della parità tra i coniugi e tra uomini e donne in materia di lavoro (l. n. 903 del 1977) - e alla evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha sostenuto il diritto-dovere all'assistenza del figlio da parte di entrambi i coniugi, e, soprattutto, il superamento della concezione di una rigida distinzione dei ruoli fra di essi, nonché, con particolare riferimento ai periodi di riposo giornaliero disciplinati dall'art. 10, l. n. 1204 del 1971, la rispondenza di essi non più ad esigenze strettamente biologiche del bambino, sebbene a qualsiasi forma di assistenza nei suoi confronti, ritenere che il diritto a tali periodi di riposo spettino anche al padre lavoratore: ciò in alternativa alla madre lavoratrice e secondo una scelta affidata all'accordo degli stessi coniugi, in spirito di leale collaborazione e nell'esclusivo interesse del figlio (art. 143 e 144 cod.civ.). È pertanto costituzionalmente illegittimo, l'art. 7, l. 9 dicembre 1977, n. 903, nella parte in cui non estende, in via generale ed in ogni ipotesi, al padre lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice consenziente, il diritto ai riposi giornalieri previsti dall'art. 10, l. 30 dicembre 1971, n. 1204, per l'assistenza al figlio nel suo primo anno di vita. - S. nn. 1/1987, 276/1988, 332/1988, 972/1988, 61/1991, 341/1991.
Art. 7 Parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro · Art. 10 Tutela delle lavoratrici madri
La disposizione dell'art. 7, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, che non consente al padre lavoratore, affidatario del minore ai sensi dell'art. 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, insieme alla moglie lavoratrice, l'astensione dal lavoro durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria, in alternativa alla moglie lavoratrice, non assicura una razionale ed equilibrata presenza di entrambi i componenti la coppia affidataria al processo di educazione, contrastando con i principi costituzionali, espressi dagli articoli 3, 29, primo e secondo comma, 30, primo comma, 31 e 37 della Costituzione, che tendono ad una completa tutela dell'interesse del bambino attraverso la piena realizzazione dei principi di uguaglianza sostanziale dei coniugi e la loro paritaria partecipazione alla cura ed assistenza di questi. Come infatti già affermato dalla Corte, nel riconoscere al padre naturale il diritto di avvalersi dell'astensione obbligatoria nei primi tre mesi di vita del bambino, nel caso di mancanza o di grave malattia della madre, l'istituto dell'astensione obbligatoria dal lavoro, oltre a perseguire, nelle ipotesi di maternità naturale, il fine di tutela della salute della donna nel periodo immediatamente successivo al parto, assolve alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo che sono collegate allo sviluppo della personalità del bambino e che vanno soddisfatte anche nel caso dell'affidamento (nel quale in vero mancano quelle di tutela della salute della madre), garantendo una paritetica partecipazione di entrambi i coniugi alla cura ed educazione della prole, senza distinzione o separazione dei ruoli tra uomo e donna. Va dunque dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, nella parte in cui non consente al lavoratore, affidatario del minore ai sensi dell'art. 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'astensione dal lavoro durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria, in alternativa alla moglie lavoratrice. - Sulla astensione obbligatoria dal lavoro in favore del padre naturale in caso di mancanza o di grave malattia della madre: S. n. 1 del 1987; - Sulle finalità dell'istituto dell'affidamento: S. n. 332 del 1988.
Art. 7 Parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro · Art. 10 adozione
L'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 907, nella parte in cui riconosce al padre lavoratore il diritto all'astensione dal lavoro per sei mesi nel primo anno di vita del bambino soltanto nell'ipotesi - in cui la madre sia lavoratrice subordinata, e non anche nel caso in cui questa sia lavoratrice autonoma, trova ragionevole giustificazione nelle notevoli differenze tra le caratteristiche del lavoro subordinato e quelle del lavoro autonomo, in relazione alle quali - come la Corte ha più volte affermato - è da escludere la necessità di un identico sistema previdenziale per entrambi i tipi di rapporto. È anche da escludere che la disposizione in questione crei discriminazioni fra i coniugi in ragioni del sesso, poiché, nel caso, la stessa madre è priva del diritto all'assenza facoltativa, onde di questo non è ipotizzabile l'esercizio sostitutivo da parte del padre, o che penalizza l'interesse della prole, essendo più agevole per la lavoratrice autonoma, rispetto alla lavoratrice subordinata, realizzare in vario modo la sua vicinanza al figlio, mentre, - a parte la difficoltà di provare l'effettivo espletamento o l'astensione della madre dal lavoro autonomo - l'astensione dal lavoro del padre potrebbe mirare a favorire, più che quello del figlio, l'interesse all'attività della moglie. Tuttavia, pur respingendosi, sul terreno della legittimità costituzionale, le formulate censure, va comunque rinnovato l'auspicio per un intervento del futuro legislatore nel senso di una maggiore protezione del valore della maternità anche a favore delle lavoratrici autonome. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 29, secondo comma, 30, 31, secondo comma, e 37 Cost., dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, 'in parte qua'). - Sulla non estensibilità alle lavoratrici autonome del diritto riconosciuto, a tutela della maternità, alle lavoratrici subordinate dall'art. 5, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, v. S. n. 181/1993. red.: S.E. rev.: S.P.
Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 30 cost. · Art. 31 cost.
Impedimenti all'assistenza materna della prole, nei primi tre mesi successivi al parto, dovuti a "qualsiasi causa" - oltre alla morte e alla grave infermita` considerate nella precedente sentenza dichiarativa di illegittimita` costituzionale della norma nuovamente impugnata - non possono essere oggetto di esame non essendo rilevanti nel giudizio principale (avente ad oggetto un'ipotesi di morte della madre). Ne` ricorrono gli estremi per l'applicazione, sollecitata dal giudice a quo, dell'art. 27 Legge n. 87/1953. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 29, secondo comma, 30, primo comma, 31, secondo comma, Cost., dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, nella parte in cui non estende al padre lavoratore le previsioni della legge n. 1204/1971 relative all'astensione obbligatoria dal lavoro 'post partum' e relativa indennita`, qualora "per qualsiasi causa" la madre non fruisca di detta astensione). - S. n. 1/1987.
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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5 versioni dal 1977
urn:nir:stato:legge:1977-12-09;903~art7 · fonte su Normattiva