Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 aprile 1993 al 28 marzo 2000. Leggi il testo vigente →

Il diritto di assentarsi dal lavoro e il trattamento economico previsti rispettivamente dall'articolo 7 e dal secondo comma dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono riconosciuti anche al padre lavoratore, anche se adottivo o affidatario ai sensi dell'articolo 314/20 del codice civile, in alternativa alla madre lavoratrice ovvero quando i figli siano affidati al solo padre. 4 A tal fine, il padre lavoratore presenta al proprio datore di lavoro una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell'altro genitore ad avvalersi dei diritti di cui sopra, nonche', nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, il certificato medico attestante la malattia del bambino. Nel caso di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, il padre lavoratore, entro dieci giorni dalla dichiarazione di cui al comma precedente, deve altresi' presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione del datore di lavoro dell'altro genitore da cui risulti l'avvenuta rinuncia. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai padri lavoratori, compresi gli apprendisti, che prestino la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro, nonche' alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni, delle province, dei comuni, degli altri enti pubblici, anche a carattere economico, e delle societa' cooperative, anche se soci di queste ultime. Sono esclusi i lavoratori a domicilio e gli addetti ai servizi domestici e familiari. 3 5

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

3

La Corte costituzionale, con sentenza 14 - 19 gennaio 1987, n. 1 (in GU 1a s.s 28/01/1987, n. 5) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977 n. 903 nella parte in cui non prevede che il diritto all'astensione dal lavoro e il diritto al godimento dei riposi giornalieri, riconosciuti alla sola madre lavoratrice, rispettivamente dagli artt. 6, legge 9 dicembre 1977 n. 903, 4 lett. c) e 10 della legge 31 dicembre 1971 n. 1204 siano riconosciuti anche al padre lavoratore ove l'assistenza della madre al minore sia divenuta impossibile per decesso o grave infermita'".

Corte costituzionale

4

La Corte costituzionale, con sentenza 11 - 15 luglio 1991, n. 341 (in GU 1a s.s 24/07/1991, n. 29) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del primo comma dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), nella parte in cui non consente al lavoratore, affidatario di minore ai sensi dell'art. 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'astensione dal lavoro durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria, in alternativa alla moglie lavoratrice".

Corte costituzionale

5

La Corte costituzionale, con sentenza 2 - 21 aprile 1993, n. 179 (in GU 1a s.s 28/04/1993, n. 18) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), nella parte in cui non estende, in via generale ed in ogni ipotesi, al padre lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice consenziente, il diritto ai riposi giornalieri previsti dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), per l'assistenza al figlio nel suo primo anno di vita".

Testo in vigore dal 29 aprile 1993 al 28 marzo 2000

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 179/1993

    Ha colpito questo articolo
    21 aprile 1993

    È conforme ai principi costituzionali espressi anche nella legislazione vigente - quali quello della tutela della maternità (l. n. 1204 del 1971), dell'autonomo interesse del minore (l. n. 176 del 1991), della parità tra i coniugi e tra uomini e donne in materia di lavoro (l. n. 903 del 1977) - e alla evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha sostenuto il diritto-dovere all'assistenza del figlio da parte di entrambi i coniugi, e, soprattutto, il superamento della concezione di una rigida distinzione dei ruoli fra di essi, nonché, con particolare riferimento ai periodi di riposo giornaliero disciplinati dall'art. 10, l. n. 1204 del 1971, la rispondenza di essi non più ad esigenze strettamente biologiche del bambino, sebbene a qualsiasi forma di assistenza nei suoi confronti, ritenere che il diritto a tali periodi di riposo spettino anche al padre lavoratore: ciò in alternativa alla madre lavoratrice e secondo una scelta affidata all'accordo degli stessi coniugi, in spirito di leale collaborazione e nell'esclusivo interesse del figlio (art. 143 e 144 cod.civ.). È pertanto costituzionalmente illegittimo, l'art. 7, l. 9 dicembre 1977, n. 903, nella parte in cui non estende, in via generale ed in ogni ipotesi, al padre lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice consenziente, il diritto ai riposi giornalieri previsti dall'art. 10, l. 30 dicembre 1971, n. 1204, per l'assistenza al figlio nel suo primo anno di vita. - S. nn. 1/1987, 276/1988, 332/1988, 972/1988, 61/1991, 341/1991.

    Art. 7 Parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro · Art. 10 Tutela delle lavoratrici madri

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 341/1991

    Ha colpito questo articolo
    15 luglio 1991

    La disposizione dell'art. 7, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, che non consente al padre lavoratore, affidatario del minore ai sensi dell'art. 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, insieme alla moglie lavoratrice, l'astensione dal lavoro durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria, in alternativa alla moglie lavoratrice, non assicura una razionale ed equilibrata presenza di entrambi i componenti la coppia affidataria al processo di educazione, contrastando con i principi costituzionali, espressi dagli articoli 3, 29, primo e secondo comma, 30, primo comma, 31 e 37 della Costituzione, che tendono ad una completa tutela dell'interesse del bambino attraverso la piena realizzazione dei principi di uguaglianza sostanziale dei coniugi e la loro paritaria partecipazione alla cura ed assistenza di questi. Come infatti già affermato dalla Corte, nel riconoscere al padre naturale il diritto di avvalersi dell'astensione obbligatoria nei primi tre mesi di vita del bambino, nel caso di mancanza o di grave malattia della madre, l'istituto dell'astensione obbligatoria dal lavoro, oltre a perseguire, nelle ipotesi di maternità naturale, il fine di tutela della salute della donna nel periodo immediatamente successivo al parto, assolve alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo che sono collegate allo sviluppo della personalità del bambino e che vanno soddisfatte anche nel caso dell'affidamento (nel quale in vero mancano quelle di tutela della salute della madre), garantendo una paritetica partecipazione di entrambi i coniugi alla cura ed educazione della prole, senza distinzione o separazione dei ruoli tra uomo e donna. Va dunque dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, nella parte in cui non consente al lavoratore, affidatario del minore ai sensi dell'art. 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'astensione dal lavoro durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria, in alternativa alla moglie lavoratrice. - Sulla astensione obbligatoria dal lavoro in favore del padre naturale in caso di mancanza o di grave malattia della madre: S. n. 1 del 1987; - Sulle finalità dell'istituto dell'affidamento: S. n. 332 del 1988.

    Art. 7 Parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro · Art. 10 adozione

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 150/1994

    Questione infondata
    21 aprile 1994

    L'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 907, nella parte in cui riconosce al padre lavoratore il diritto all'astensione dal lavoro per sei mesi nel primo anno di vita del bambino soltanto nell'ipotesi - in cui la madre sia lavoratrice subordinata, e non anche nel caso in cui questa sia lavoratrice autonoma, trova ragionevole giustificazione nelle notevoli differenze tra le caratteristiche del lavoro subordinato e quelle del lavoro autonomo, in relazione alle quali - come la Corte ha più volte affermato - è da escludere la necessità di un identico sistema previdenziale per entrambi i tipi di rapporto. È anche da escludere che la disposizione in questione crei discriminazioni fra i coniugi in ragioni del sesso, poiché, nel caso, la stessa madre è priva del diritto all'assenza facoltativa, onde di questo non è ipotizzabile l'esercizio sostitutivo da parte del padre, o che penalizza l'interesse della prole, essendo più agevole per la lavoratrice autonoma, rispetto alla lavoratrice subordinata, realizzare in vario modo la sua vicinanza al figlio, mentre, - a parte la difficoltà di provare l'effettivo espletamento o l'astensione della madre dal lavoro autonomo - l'astensione dal lavoro del padre potrebbe mirare a favorire, più che quello del figlio, l'interesse all'attività della moglie. Tuttavia, pur respingendosi, sul terreno della legittimità costituzionale, le formulate censure, va comunque rinnovato l'auspicio per un intervento del futuro legislatore nel senso di una maggiore protezione del valore della maternità anche a favore delle lavoratrici autonome. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 29, secondo comma, 30, 31, secondo comma, e 37 Cost., dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, 'in parte qua'). - Sulla non estensibilità alle lavoratrici autonome del diritto riconosciuto, a tutela della maternità, alle lavoratrici subordinate dall'art. 5, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, v. S. n. 181/1993. red.: S.E. rev.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 30 cost. · Art. 31 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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