Qualora la Corte dei conti ritenga insufficienti, ai fini del controllo, gli elementi ad essa pervenuti in base alle disposizioni degli articoli 4 e 5, puo' chiedere agli enti controllati ed ai Ministeri competenti informazioni, notizie, atti e documenti concernenti le gestioni finanziarie.

Testo vigente dal 8 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-21;259~art6 · fonte del testo