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A decorrere dall'anno 2006, una parte delle disponibilita' finanziarie di pertinenza dell'Italia esistenti sui conti speciali CEE, costituite dai rimborsi e dagli utili netti derivanti dalle operazioni di prestito e di investimenti effettuate nell'ambito delle Convenzioni di Yaounde' e Lome' dalla Banca europea per gli investimenti nei Paesi dell'Africa, Caraibi e Pacifico, a valere sulle risorse del Fondo europeo di sviluppo, alimentato da contributi gia' erogati dallo Stato a fondo perduto, potranno affluire annualmente all'entrata del bilancio dello Stato. Le suddette risorse finanziarie saranno riassegnate ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e utilizzate per il finanziamento di iniziative di cooperazione allo sviluppo di tipo multilaterale e nell'ambito delle Istituzioni finanziarie internazionali. L'esatto ammontare delle risorse di cui al comma 1 sara' deciso ogni anno dal Ministro dell'economia e delle finanze, entro il tetto massimo di 15.000.000 di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze presentera' ogni anno una relazione al Parlamento sulle iniziative finanziate con le risorse di cui al comma 2.

Testo in vigore dal 28 dicembre 2007 al 25 maggio 2019

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