Le imposte, comprese quelle riscuotibili mediante versamento diretto e non versate, dovute in base alle dichiarazioni presentate per i periodi d'imposta 1975, 1976, 1977 e 1978 dai soggetti indicati nell'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 500, sono riscosse mediante ruolo in quattro rate, senza applicazione di interessi e soprattasse, a partire dalla rata di: febbraio 1981 per le imposte relative all'anno 1975; febbraio 1982 per le imposte relative all'anno 1976; febbraio 1983 per le imposte relative all'anno 1977 e febbraio 1984 per le imposte relative all'anno 1978. Le imposte, comprese quelle riscuotibili mediante versamento diretto e non versate, dovute in base alle dichiarazioni presentate entro il 30 giugno 1977 nonche' quelle dovute in base alla dichiarazione relativa allo esercizio o periodo di gestione non coincidente con l'anno solare chiuso entro l'anno 1977 dai soggetti indicati nell'articolo 3 del decreto-legge di cui al precedente comma, sono riscosse mediante ruolo in quattro rate, senza applicazione di interessi e soprattasse, a partire dalla rata di settembre 1980 per il primo o unico periodo di imposta per il quale e' stato omesso il versamento d'imposta ed in quattro rate a partire dalla rata di giugno 1981 per le somme dovute in base alla dichiarazione relativa al secondo periodo d'imposta.

Testo vigente dal 10 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;987~art1 · fonte su Normattiva