I lavoratori profughi che frequentano i corsi o i cantieri scuola per i disoccupati, di cui agli articoli 52 e 61 della legge 29 aprile 1949, n. 264, potranno cumulare le integrazioni giornaliere di lire 200 e di lire 300, rispettivamente previste dagli articoli medesimi, con il sussidio di cui all'art. 3 della legge 4 marzo 1952, n. 137.

Testo vigente dal 22 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-27;173~art6 · fonte del testo