I profughi saranno iscritti nell'anagrafe della popolazione residente dei Comuni in cui si stabiliscono, anche in deroga alle norme previste dalla legge 6 luglio 1939, n. 1092.
Testo vigente dal 22 marzo 1958
I profughi saranno iscritti nell'anagrafe della popolazione residente dei Comuni in cui si stabiliscono, anche in deroga alle norme previste dalla legge 6 luglio 1939, n. 1092.
Testo vigente dal 22 marzo 1958
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1958-02-27;173~art7 · fonte del testo