I lavoratori profughi che frequentano i corsi per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione professionale di cui al decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1264, potranno cumulare la integrazione giornaliera prevista all'art. 6 del suddetto decreto con il sussidio di cui all'art. 3 della presente legge.

Testo vigente dal 24 marzo 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-03-04;137~art13 · fonte del testo