((Nei concorsi per l'istituzione di nuove rivendite, ai sensi dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, hanno titolo di preferenza assoluta i profughi che risultano essere gia' intestatari di rivendite di generi di monopolio nei territori di provenienza. In caso di decesso del titolare, prima del ripristino della licenza o dell'autorizzazione, il diritto passa agli eredi legittimi, limitatamente, peraltro, al coniuge o ad uno dei figli. Analoga preferenza spetta nei concorsi per il conferimento di rivendite di 2ª categoria ai sensi dell'articolo 25 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. Tutti gli altri profughi sono, nei concorsi suddetti, equiparati ai decorati al valore militare)).

Testo vigente dal 15 novembre 1958

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 novembre 1958

Confronto con la versione in vigore dal 22 marzo 1958 al 15 novembre 1958. 64 parole tolte, 38 parole aggiunte.

Nei concorsi per l'istituzione di nuove rivendite tolto: a sensi del secondo comma dell'art. 83 del regio decreto 14 giugno 1941aggiunto: , ai sensi dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. tolto: 577 aggiunto: 1293, hanno titolo di preferenza assoluta i profughi tolto: i quali risultino aggiunto: che risultano essere gia' intestatari di tolto: licenza di rivendita di aggiunto: rivendite di generi di monopolio nei territori di provenienza. In caso di decesso del titolare, prima del ripristino della licenza o dell'autorizzazione, il diritto passa agli eredi legittimi, limitatamente tolto: peraltroaggiunto: , peraltro, al coniuge o tolto: a aggiunto: ad uno dei figli. Analoga preferenza spettatolto: , nei concorsi comunali, aggiunto: nei concorsi per il conferimento di tolto: rivendita di generi di monopolio di terza categoria, a sensi dell'art. 94 del regio decreto 14 giugno 1941 aggiunto: rivendite di 2ª categoria ai sensi dell'articolo 25 della legge 22 dicembre 1957, n. tolto: 577 aggiunto: 1293. Tutti gli altri profughi sono, nei concorsi suddetti, equiparati tolto: agli ex combattenti provvisti di assegno vitalizio in seguito a ricompensa al valor militare (n. 2 dell'art. 94 sopracitato) aggiunto: ai decorati al valore militare.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-02-27;173~art8 · fonte del testo