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[1]Il servizio ricerche petrolifere istituito presso l'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) ai sensi del R. decreto- legge 3 aprile 1926-IV, n. 556, e del R. decreto-legge 13 febbraio 1927-V, n. 300, provvede allo studio, alle ricerche ed alle opere di sfruttamento dei terreni petroliferi in Italia e nei territori dell'impero, coi fondi all'uopo autorizzati nei modi di legge.

[2]Restano ferme le disposizioni inerenti alla presentazione da parte dell'A.G.I.P. dei rendiconti trimestrali giustificativi delle spese eseguite a carico dei fondi anticipati dallo Stato. Per i materiali acquistati con i fondi anticipati dallo Stato l'A.G.I.P. rende conto annuale alla Ragioneria centrale del Ministero delle corporazioni, alla quale comunica altresi' i relativi inventari.

[3]Durante il periodo delle ricerche effettuate con i fondi anticipati dallo Stato gli introiti derivanti dalla vendita di prodotti petroliferi vengono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

[4]Qualora alla fase delle ricerche di cui al precedente comma segua la fase di sfruttamento per conto dello Stato, si istituisce una gestione distinta per ciascuna zona di estrazione ed i proventi netti che ne derivano, dimostrati in rendiconti da trasmettere alla Ragioneria centrale del Ministero delle corporazioni, vengono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

[5]Ove si addivenga, invece alla concessione di sfruttamento a favore dell'A.G.I.P. si procede alla stipulazione di apposita convenzione fra lo Stato e detta Societa' per stabilire le condizioni di rimborso delle anticipazioni fatte dallo Stato, nonche' la corresponsione allo Stato di una quota a titolo di partecipazione agli utili netti derivanti dalla concessione.

Testo in vigore dal 18 giugno 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-27;580~art3 · fonte del testo