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[1]Con Regio decreto, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto, saranno stabiliti i termini per la denuncia dei redditi soggetti alle imposte dirette e saranno emanate le altre norme necessarie per la integrazione ed attuazione della presente legge e per il suo coordinamento con le altre leggi dello Stato.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 9 dicembre 1928 - Anno VII

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Mosconi - Rocco.

[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1928 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1928-12-09;2834~art10 · fonte del testo