Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1929 al 16 dicembre 2009. 93 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I possessori di redditi soggetti alle imposte dirette, i quali, alla data di pubblicazione della presente legge, non avessero ancora presentata la dichiarazione nei modi e termini stabiliti, o l'avessero presentata incompleta, sono ammessi a fare regolare dichiarazione all'Ufficio delle imposte territorialmente competente entro tre mesi dalla pubblicazione delle norme, di cui all'art. 10, in esenzione da qualsiasi penalita'.
tolto: Il contribuente che presenti la dichiarazione entro il termine del comma precedente, e prima che alcun atto di accertamento gli sia stato notificato, sara' assoggettato alla imposta soltanto con decorrenza dal 1° gennaio 1929.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-12-09;2834~art8 · fonte del testo