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[1]Il debito per imposte dirette e' considerato come commerciale, agli effetti della dichiarazione di fallimento, quando il commerciante si sia reso moroso al pagamento di sei rate successive delle imposte dirette.
[2]Chiunque, esercitando una professione od altra attivita' lucrativa per la quale abbia l'obbligo di richiedere una speciale autorizzazione, patente od inscrizione in registri o albi professionali, risulti moroso per sei rate successive di imposte dirette afferenti l'attivita' medesima, e' sospeso dall'esercizio della sua attivita' secondo le norme che saranno stabilite in forza dell'articolo 10 della presente legge.
[3]Chiunque, all'infuori delle persone contemplate nei commi precedenti, risulti moroso per sei rate successive di imposte dirette e' punito colla multa da L. 200 a L. 2000.
[4]Il contribuente che si trovi in alcuno dei casi indicati dai precedenti commi 2 e 3, e' ammesso a dimostrare con domanda diretta al pretore che la morosita' e' dovuta esclusivamente ad assoluta impossibilita' economica. Il pretore, sentito l'interessato, l'esattore e il rappresentante dell'ufficio delle imposte competente, decide se la sospensione o la multa debbano o non essere mantenute.
[5]La decisione e' emanata entro un mese con semplice ordinanza non soggetta ad alcun gravame, ne' ordinario ne' straordinario.
[6]In ogni caso, quando la morosita' risulti fraudolenta, e' aggiunta la detenzione da dieci giorni a tre mesi.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1928 al 14 aprile 1929
