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Miscellanea
Convenzione
Per i chiostri monumentali di San Vitale e di Santa Maria in Porto in Ravenna · Legge 28 giugno 1908, n. 421
- Aggiornato al
- 16 dicembre 2009
- Articoli
- 13
- Versioni storiche
- 20
- Art. 1Regnando Sua Maesta' VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione…
- Art. 2L'Amministrazione suddetta cede poi al Ministero della pubblica istruzione anche la…
- Art. 3L'Amministrazione militare si riserva servitu' attiva sul piu' piccolo dei due chiostri…
- Art. 4L'Amministrazione militare retrocede al municipio di Ravenna il chiostro artistico della…
- Art. 5L'Amministrazione militare si impegna di provvedere a tutta sua cura e spese…
- Art. 6L'Amministrazione militare si riserva pero' a piu' ampio diritto di luce e di prospetto…
- Art. 7In corrispettivo dell'abbandono che fa l'Amministrazione militare di tutti i sopradetti…
- Art. 8La consegna dei chiostri di San Vitale e dei locali annessi al Ministero della pubblica…
- Art. 9Si conviene pero' che la consegna dei chiostri e dei locali, di cui nel precedente…
- Art. 10Si conviene poi che l'Amministrazione militare debba sgombrare, e consegnare al Municipio…
- Art. 11Il Ministero della pubblica istruzione si obbliga a sgombrare i locali dove attualmente…
- Art. 12Il presente contratto non sara' valido, ne impegnativo per le due Amministrazioni…
- Art. 13Per ogni conseguente effetto di legge si dichiara che il presente atto viene redatto in…
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