Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 19 aprile 1911 al 16 dicembre 2009. 82 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Alle opere di cui alla lettera a) dell'art. 2 nonche' ai lavori ed alle provviste per la lotta contro il colera, durante il corrente esercizio, sono applicabili, qualunque ne sia l'importo, il terzo, quarto e quinto comma dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12.
tolto: Per le opere di cui alle lettere b), e), g) dell'art. 2 l'approvazione tecnica di progetti, compresa eventualmente l'autorizzazione per l'esecuzione in economia, e' riservata all'ispettore del compartimento, quando l'importo non superi le L. 200,000.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1911-04-13;311~art12 · fonte del testo