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[1]Alle opere di cui alla lettera a) dell'art. 2 nonche' ai lavori ed alle provviste per la lotta contro il colera, durante il corrente esercizio, sono applicabili, qualunque ne sia l'importo, il terzo, quarto e quinto comma dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12.

[2]Per le opere di cui alle lettere b), e), g) dell'art. 2 l'approvazione tecnica di progetti, compresa eventualmente l'autorizzazione per l'esecuzione in economia, e' riservata all'ispettore del compartimento, quando l'importo non superi le L. 200,000.

Testo in vigore dal 19 aprile 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-04-13;311~art12 · fonte del testo