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[1]La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad anticipare le somme corrispondenti alle sovrimposte 1910, delle quali rimane sospesa la riscossione ai termini dell'art. 4, comma 1 a 3, della legge 13 luglio 1910, n. 467, ai Comuni indicati nei RR. decreti 23 settembre 1910, n. 716, e 4 dicembre 1910, n. 913, ed alle provincie di Avellino, Salerno e Potenza, purche' ne venga garantita la restituzione col rilascio delle relative delegazioni.

[2]Gli interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle dette anticipazioni faranno carico sul bilancio del Ministero del tesoro, nel quale sara' iscritto apposito capitolo di spesa straordinaria.

[3]Per le anticipazioni di cui al presente articolo non occorre il parere del Consiglio permanente d'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, ne' il decreto Reale di autorizzazione prescritto dalle norme che regolano la Cassa predetta.

Testo in vigore dal 19 aprile 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-04-13;311~art14 · fonte del testo