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I sussidi, da concedere in base alle leggi 30 giugno e 29 dicembre 1904, nn. 293 e 674, per le definitive riparazioni di opere stradali ed idrauliche provinciali, comunali e consortili danneggiate dalle alluvioni, dai nubifragi e dalle mareggiate dell'ultimo quadrimestre 1910 nelle provincie di Torino, Forli', Napoli, Salerno, Genova, Parma e Porto Maurizio potranno elevarsi per le Provincie, fino alla misura del 50 per cento della spesa totale, e, pei Comuni e Consorzi, fino al 75 per cento.

Testo in vigore dal 19 aprile 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-04-13;311~art3 · fonte del testo