Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 19 aprile 1911 al 16 dicembre 2009. 118 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Le Amministrazioni provinciali e comunali di cui all'articolo precedente, danneggiate dalle alluvioni, dai nubifragi e dalle mareggiate dell'ultimo quadrimestre del 1910, allo scopo esclusivo di procurarsi i mezzi per le spese strettamente necessarie a riparare i danni alle loro opere pubbliche, possono contrarre mutui estinguibili in 50 anni, con la Cassa dei depositi e prestiti, delegando a garanzia anche i proventi del dazio consumo ed i crediti verso lo Stato.
tolto: I mutui saranno estinti e le delegazioni relative pagate nei modi e nei termini stabiliti dal testo unico 5 settembre 1907, n. 751.
tolto: Lo Stato concorrera' al pagamento degli interessi in misura del 50 per cento.
tolto: Il contributo dello Stato sara' iscritto nel bilancio del Ministero del tesoro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1911-04-13;311~art4 · fonte del testo