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[1]Le Amministrazioni provinciali e comunali di cui all'articolo precedente, danneggiate dalle alluvioni, dai nubifragi e dalle mareggiate dell'ultimo quadrimestre del 1910, allo scopo esclusivo di procurarsi i mezzi per le spese strettamente necessarie a riparare i danni alle loro opere pubbliche, possono contrarre mutui estinguibili in 50 anni, con la Cassa dei depositi e prestiti, delegando a garanzia anche i proventi del dazio consumo ed i crediti verso lo Stato.

[2]I mutui saranno estinti e le delegazioni relative pagate nei modi e nei termini stabiliti dal testo unico 5 settembre 1907, n. 751.

[3]Lo Stato concorrera' al pagamento degli interessi in misura del 50 per cento.

[4]Il contributo dello Stato sara' iscritto nel bilancio del Ministero del tesoro.

Testo in vigore dal 19 aprile 1911 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1911-04-13;311~art4 · fonte del testo