Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 agosto 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Per la riparazione, ricostruzione e nuova costruzione dei fabbricati urbani e rustici, degli opifici e degli stabilimenti termali, nonche' pel ripristino della coltura nei fondi danneggiati o distrutti dai nubifragi e dalle mareggiate dell'ultimo quadrimestre 1910, nelle provincie di Napoli, Salerno e Porto Maurizio, saranno concessi ai privati ed agli Istituti pubblici di beneficenza, mutui di favore, ai quali saranno applicabili le disposizioni dell'art. 2 della legge 13 luglio 1910, n. 467.
[2]Il Consorzio autonomo pei danneggiati dalle eruzioni del Vesuvio, costituito in seguito alla legge 19 luglio 1906, n. 390, e' anche autorizzato a compiere le operazioni relative a detti mutui per le provincie di Napoli e di Salerno. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 luglio 1912, n. 802
1La L. 6 luglio 1912, n. 802 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Sono abrogate, per quanto riguarda la provincia di Porto Maurizio, le disposizioni dell'art. 5 della legge 13 aprile 1911, n. 311".
Testo in vigore dal 18 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
