Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1923 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Art. 2 bis.

[2]((Il contributo annuale obbligatorio di cui al n. 1 del precedente articolo, e' per L. 3 a carico dell'operaia e per L. 4 a carico dell'imprenditore o industriale.

[3]La parte del contributo a carico dell'operaia, sara' trattenuta sul salario di essa dall'imprenditore o industriale, al quale e' vietato di trattenere, a tale titolo, somme superiori, per qualsiasi motivo o pretesto, sotto pena di una ammenda da 50 a 500 lire.

[4]Il pagamento dell'intero contributo annuale per ciascuna operaia sara' effettuato a cura dell'imprenditore o industriale, in una sola volta, nell'epoca che sara' stabilita dal regolamento)).

[5]1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 5 luglio 1923, n. 1583

1

La L. 5 luglio 1923, n. 1583 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1923.

Testo in vigore dal 31 luglio 1923 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1910-07-17;520~art2bis · fonte del testo