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[1]((Le entrate della Cassa di maternita' sono costituite:
[2]1° Da un contributo annuale obbligatorio da pagarsi nella misura di L. 7 per ogni operaia in eta' dai 15 ai 50 anni;
[3]2° Dai proventi delle pene pecuniarie per contravvenzioni alla presente legge e al regolamento per la esecuzione di essa, e dalle somme versate dall'imprenditore o industriale ai termini dell'art. 7 bis della presente legge;
[4]3° Dalle donazioni e dai lasciti fatti alla Cassa da enti morali o da privati e da ogni altro provento che sia in avvenire destinato alla Cassa»)). 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 5 luglio 1923, n. 1583
1La L. 5 luglio 1923, n. 1583 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1923.
Testo in vigore dal 31 luglio 1923 al 16 dicembre 2009
