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[1]((Le entrate della Cassa di maternita' sono costituite:

[2]1° Da un contributo annuale obbligatorio da pagarsi nella misura di L. 7 per ogni operaia in eta' dai 15 ai 50 anni;

[3]2° Dai proventi delle pene pecuniarie per contravvenzioni alla presente legge e al regolamento per la esecuzione di essa, e dalle somme versate dall'imprenditore o industriale ai termini dell'art. 7 bis della presente legge;

[4]3° Dalle donazioni e dai lasciti fatti alla Cassa da enti morali o da privati e da ogni altro provento che sia in avvenire destinato alla Cassa»)). 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 5 luglio 1923, n. 1583

1

La L. 5 luglio 1923, n. 1583 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1923.

Testo in vigore dal 31 luglio 1923 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 luglio 1923

Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1910 al 31 luglio 1923. 88 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.

1° tolto: da aggiunto: Da un contributo annuale obbligatorio da pagarsi nella misuratolto: :

di L. tolto: 1 aggiunto: 7 per ogni operaia in eta' dai 15 ai tolto: 20 anni;

tolto: di L. 2 per ogni operaia in eta' dai 20 ai 50 anni;

2° tolto: dai aggiunto: Dai proventi delle pene pecuniarie per contravvenzioni alla presente legge e al regolamento per la esecuzione di essa, e dalle somme versate dall'imprenditore o industriale ai termini tolto: del capoverso dell'art. 7 aggiunto: bis della presente legge;

3° tolto: dai lasciti e dalle donazioni aggiunto: Dalle donazioni e dai lasciti fatti alla Cassa da enti morali o da privati tolto: o aggiunto: e da ogni altro provento che sia in avvenire destinato alla Cassatolto: .

tolto: Il contributo annuale obbligatorio di cui al n. 1 e' per meta' a carico dell'operaia e per meta' a carico dell'imprenditore o industriale.

tolto: La parte del contributo a carico dell'operaia sara' trattenuta sul salario di essa dall'imprenditore o dall'industriale, al quale e' vietato di trattenere, per tale titolo, somme superiori per qualsiasi motivo o pretesto, sotto pena di un'ammenda da 50 a 500 lireaggiunto: ».

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 5 luglio 1923, n. 1583

    La L. 5 luglio 1923, n. 1583 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1923.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1910-07-17;520~art2 · fonte del testo