Art. 18 — Indennità in caso di morte del lavoratore
In caso di morte del prestatore di lavoro, l'indennita' indicata nell'articolo precedente deve essere corrisposta al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il 3° grado, ed agli affini entro il 2° grado. In mancanza delle persone indicate nel comma precedente le indennita' sono attribuite secondo le norme della successione legittima.
Testo vigente dal 17 aprile 1958
