Per la tutela del rapporto di lavoro domestico

Art. 20 — Disposizioni transitorie

L'indennita' di anzianita' di cui all'art. 17 e all'art. 18, dovuta nel caso di licenziamento, dimissione o morte, e' commisurata per le anzianita' maturate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, nel modo seguente:

  • a)per il lavoratore di cui all'art. 5, comma primo, per ogni anno di anzianita' mezza mensilita' dell'ultima retribuzione in denaro;
  • b)per i lavoratori di cui all'art. 5, comma secondo, per ogni anno di anzianita' otto giornate dell'ultima retribuzione in denaro.

Testo vigente dal 17 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-04-02;339~art20 · fonte del testo