Art. 6 — Diritti e doveri
Il lavoratore e' tenuto a: prestare la propria opera con la dovuta diligenza secondo le necessita', e gli interessi della famiglia per la quale lavora, seguendo le disposizioni dei datori di lavoro((...)). Il datore di lavoro e' tenuto a: corrispondere puntualmente al lavoratore la remunerazione alle condizioni stabilite e comunque a periodi di tempo non superiori al mese; fornire al lavoratore, nel caso in cui vi sia l'impegno del vitto e dell'alloggio, un ambiente che non sia nocivo alla integrita' fisica e morale del lavoratore stesso, nonche' una nutrizione sana e sufficiente; tutelarne la salute particolarmente qualora vi siano in famiglia fonti di infezione; ((...)) lasciare al lavoratore il tempo necessario per adempiere agli obblighi civili ed ai doveri essenziali del suo culto.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004
