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Il lavoratore e' tenuto a: prestare la propria opera con la dovuta diligenza secondo le necessita', e gli interessi della famiglia per la quale lavora, seguendo le disposizioni dei datori di lavoro; mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare. Il datore di lavoro e' tenuto a: corrispondere puntualmente al lavoratore la remunerazione alle condizioni stabilite e comunque a periodi di tempo non superiori al mese; fornire al lavoratore, nel caso in cui vi sia l'impegno del vitto e dell'alloggio, un ambiente che non sia nocivo alla integrita' fisica e morale del lavoratore stesso, nonche' una nutrizione sana e sufficiente; tutelarne la salute particolarmente qualora vi siano in famiglia fonti di infezione; garantire al lavoratore il rispetto della sua personalita' e della sua liberta' morale; lasciare al lavoratore il tempo necessario per adempiere agli obblighi civili ed ai doveri essenziali del suo culto.

Testo in vigore dal 17 aprile 1958 al 1 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:1958-04-02;339~art6 · fonte del testo