Per le convenzioni provvisorie e definitive pei servizi postali e commerciali marittimi ed altri provvedimenti a favore delle industrie marittime
Art. 18 (Capitolato A)
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[1]Nel periodo dei tre anni di cui all'articolo precedente i concessionari dovranno adibire ai servizi piroscafi di nuova costruzione.
[2]E' pero' consentito ai concessionari di surrogare temporaneamente, nei casi di ordinarie riparazioni, con piroscafi usati, quelli normalmente adibiti ai servizi.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
