Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. 206 parole tolte, 24 parole aggiunte in 10 capoversi.

tolto: I concessionari dovranno accordare la riduzione del 30 per cento sulle tariffe effettive (escluso il vitto):

tolto: 1° alle famiglie dei membri del Parlamento;

tolto: 2° agl'impiegati civili e militari e loro famiglie;

tolto: 3° agli ufficiali e militari di truppa del R. esercito e della R. marina ed alle rispettive famiglie;

tolto: 4° alle comitive di operai agricoltori e alle loro famiglie;

tolto: 5° alle persone di servizio dei membri del Parlamento e degl'impiegati civili;

tolto: 6° ed in mancanza di speciali convenzioni coi ministri della guerra e della marina, anche ai militari di ogni grado che viaggiano a spese dello Stato.

tolto: I concessionari dovranno inoltre trasportare in terza classe, con la riduzione del 30 per cento sulle tariffe effettive, escluso il vitto, i condannati civili e militari anche pel viaggio di ritorno espiata la pena, non che gl'imputati ed accusati che si traducono per conto dello Stato e colla riduzione del 50 per cento gl'indigenti che vengono rimpatriati per conto dello Stato.

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

tolto: Il Governo si obbliga, dal canto suo, a parita' di condizioni, di affidare a ciascun concessionario i trasporti che possono compiersi sulle linee a lui aggiudicate.

tolto: In caso di mobilitazione i concessionari sono obbligati a dare la preferenza nell'imbarco a chi e' chiamato a prestare il servizio militare.aggiunto: Capitolato A-art. 41 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-a-art41 · fonte del testo