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[1]I concessionari dovranno accordare la riduzione del 30 per cento sulle tariffe effettive (escluso il vitto):

[2]1° alle famiglie dei membri del Parlamento;

[3]2° agl'impiegati civili e militari e loro famiglie;

[4]3° agli ufficiali e militari di truppa del R. esercito e della R. marina ed alle rispettive famiglie;

[5]4° alle comitive di operai agricoltori e alle loro famiglie;

[6]5° alle persone di servizio dei membri del Parlamento e degl'impiegati civili;

[7]6° ed in mancanza di speciali convenzioni coi ministri della guerra e della marina, anche ai militari di ogni grado che viaggiano a spese dello Stato.

[8]I concessionari dovranno inoltre trasportare in terza classe, con la riduzione del 30 per cento sulle tariffe effettive, escluso il vitto, i condannati civili e militari anche pel viaggio di ritorno espiata la pena, non che gl'imputati ed accusati che si traducono per conto dello Stato e colla riduzione del 50 per cento gl'indigenti che vengono rimpatriati per conto dello Stato.

[9]Il Governo si obbliga, dal canto suo, a parita' di condizioni, di affidare a ciascun concessionario i trasporti che possono compiersi sulle linee a lui aggiudicate.

[10]In caso di mobilitazione i concessionari sono obbligati a dare la preferenza nell'imbarco a chi e' chiamato a prestare il servizio militare.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-a-art41 · fonte del testo