Art. 10 (Convenzione servizi postali e commerciali marittimi)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. 81 parole tolte, 28 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Nella prima assunzione del personale occorrente all'esercizio dei servizi contemplati nella presente convenzione, la Societa' avra' l'obbligo (nei limiti delle proprie occorrenze) di assumere personale amministrativo e di mare proveniente dalla cessante Societa', purche' valido ed idoneo alle rispettive attribuzioni, ferme restando le disposizioni del Codice per la marina mercantile.
tolto: Eguale obbligo sara' imposto ai futuri assuntori dei servizi sovvenzionati nei rapporti con la Societa' contraente, alla scadenza della presente convenzione ed anche prima in caso di risoluzione per intervenuta disdetta.aggiunto: Convenzione servizi postali e commerciali marittimi-art. 10 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~convenzione-servizi-postali-e-commerciali-marittimi-art10 · fonte del testo