Art. 1 (Convenzione servizi postali e commerciali marittimi)
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[1]CONVENZIONE pei servizi postali e commerciali marittimi della Sicilia, Sardegna, e per la Tunisia, la Tripolitania, l'Egitto, il Levante, il Mar Rosso, lo Zanzibar, l'India e la Cina.
[2]Il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, il ministro della marina e quelli dei lavori pubblici, dell'agricoltura, industria e commercio, delle poste e dei telegrafi, del tesoro e delle finanze a nome dello Stato; ed i signori:
[3]cav. Emilio Ferro;
[4]Pietro Lagomaggiore;
[5]comm. Francesco Ceriana che firma per se' e per le ditte Luigi Marsaglia, Giovanni Donn e C. A. Grasso e figli e Luigi Donegani;
[6]marchese Giacomo Filippo Durazzo Pallavicini che firma per se' e per delega dei signori comm. Giuseppe Balduino, comm. Enrico Rossi fu Luigi e comm. Attilio Odero;
[7]Ernesto Pacelli per se' ed in rappresentanza del marchese Luigi Medici;
[8]cap. Emilio Menada in rappresentanza della Societa' commerciale italiana di navigazione in Genova;
[9]Luigi Della Torre in rappresentanza della Banca Zaccaria Pisa e dei fratelli Ingegnoli, comm. Carlo Vanzetti, comm. Alberto Amman, comm. Giovanni Silvestri, comm. senatore Giovanni Battista Pirelli e della ditta F. e G. Pavoncelli P. e F.;
[10]Cesare Prandoni fu Carlo in rappresentanza della sua Banca A. e C. Prandoni, della Banca Belinzaghi e del sig. Enrico Mazzucchetti;
[11]cav. Vittorio Bondi per la ditta M. Bondi e figli di Firenze e pel cav. Tommaso Giussani;
[12]Giuseppe Di Luggo in rappresentanza della ditta Roberto De Sanna, i quali stipulano solidariamente in nome proprio e dei deleganti sopra indicati assumendone la responsabilita' e in rappresentanza della Societa' anonima nazionale di servizi marittimi che con vincolo pure solidale si obbligano a costituire;
[13]Hanno concordato e stipulato quanto segue:
[14]Art. 1.
[15]I signori contraenti, in nome proprio e della costituenda Societa' di navigazione, assumono l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati di cui nell'annessa tabella, e contemplati nelle convenzioni e nei quaderni d'oneri approvati con la legge del 22 aprile 1893, numero 195, e modificati con le leggi del 3 agosto 1895, n. 471, del 29 marzo 1900, n. 107, dell'8 luglio 1903, n. 355, del 29 giugno 1905, n. 298 e n. 299 e della legge del 30 maggio 1907, n. 272, alle stesse condizioni contenute nelle convenzioni, nei quaderni d'oneri, nelle tariffe vigenti e nelle leggi predette, salvo le modificazioni e le disposizioni indicate nei seguenti articoli e nella tabella suddetta, che fa parte integrante della presente convenzione.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
