Art. 10 (Convenzione servizi postali e commerciali marittimi)
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[1]Nella prima assunzione del personale occorrente all'esercizio dei servizi contemplati nella presente convenzione, la Societa' avra' l'obbligo (nei limiti delle proprie occorrenze) di assumere personale amministrativo e di mare proveniente dalla cessante Societa', purche' valido ed idoneo alle rispettive attribuzioni, ferme restando le disposizioni del Codice per la marina mercantile.
[2]Eguale obbligo sara' imposto ai futuri assuntori dei servizi sovvenzionati nei rapporti con la Societa' contraente, alla scadenza della presente convenzione ed anche prima in caso di risoluzione per intervenuta disdetta.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
